VEDOVANZA - UNA TANTUM IN CASO DI NUOVE NOZZE

A cura di Marco Perelli Ercolini

La pensione ai superstiti, è una prestazione previdenziale prevista nel nostro ordinamento (IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti) che viene erogata nei confronti del coniuge superstite del pensionato deceduto (pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (pensione indiretta).

La prestazione non ha alcuna scadenza e il superstite ne ha diritto per tutta la sua vita a condizione che non contragga nuove nozze. In questo caso, con la revoca della pensione è previsto  un assegno «una tantum» pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze (D.Lgs.Lgt. n.39/1945 art.3).    Non necessita specifica domanda in caso di tutte le  pensioni gestite dall’Inps (Circolare Inps 53521 del 30 gennaio 1975).

Se ci sono figli contitolari d   ella pensione, la stessa va rideterminata tenendo presente le quote per i figli aventi diritto e calcolando anche per  l’assegno una tantum la nuova composizione familiare.

In caso di divorzio, Anche il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità (Inps circolare 132/2001).

Dal punto di vista fiscale, l’assegno «una tantum»   va assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono.

 

Pubblicato il 21/03/2017

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