RISCATTO AGEVOLATO DEL CORSO DI LAUREA - VIA SPERIMENTALE TRIENNIO 2019-2021

a cura di Marco Perelli Ercolini

L'articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 consente, in particolare, la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari (massimo 5 anni), non coperti da altra contribuzione utile ai fini pensionistici, che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995, ad un costo forfetario (per il 2019 pari a 5.240 euro per ogni anno da riscattare).

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'effettivo conseguimento del titolo di studio e riguarda solo i periodi di durata legale di studio (non sono validi i periodi fuori corso).

Se il corso di studi si accavalla tra gli anni 1995-1996, il periodo riscattabile con gli oneri agevolati sarà solo quello successivo al 31.12.1995; il periodo antecedente al 1996 potrà essere riscattato secondo le regole del sistema retributivo (metodo della riserva matematica).

Il riscatto agevolato potrà essere richiesto anche dai lavoratori che hanno compiuto i 45 anni (modifica in sede di conversione in legge), non invece esercitabile dai lavoratori più anziani, che hanno conseguito la laurea prima del 1996.

 

LEGGE 26/20 (conversione in legge del DL 5/201919)

Art. 20. Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere l’INPS provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. E’ consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

 

CALCOLO e RIVALUTAZIONE TFR

Somma per ciascun anno di servizio di una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Affinché l’effettivo valore reale del TFR non venga alterato nel tempo, ogni anno sulla quota accantonata si applica un tasso di rivalutazione: tasso fisso dell’1,5%, cui si aggiunge una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’inflazione certificato a dicembre dall’Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’ammontare accumulato nell’ultimo anno, però, non viene rivalutato dal momento che non è oggetto di erosione inflazionistica.

Poiché il tasso dell’1,5% è annuale, questo va rapportato al numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’anno.

Sul trattamento lordo va calcolata la trattenuta fiscale calcolata utilizzando il sistema della tassazione separata con aliquote e scaglioni di reddito previsti dalla normativa vigente, tenuto presente che le rivalutazioni annuali dal 1° gennaio 2011 sono già assoggettate all’imposizione dell’11%, dunque tassazione solo con riferimento alla quota capitale.

pubblicato l'11/10/2019

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