REVERSIBILITA’ ANCHE ALLO STUDENTE CHE LAVORA CON PICCOLI REDDITI ANNUALI

I figli studenti possono percepire piccoli redditi annuali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa sia autonoma che dipendente senza vedersi sospesa la pensione ai superstiti.

Infatti il diritto al trattamento pensionistico si collega all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

 

Corte Costituzionale sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999

la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”

 

Inps circolare n.185 del 18.11.2015

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento. Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.

 

Inoltre:

-  Figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera.

Come precisato dal Ministero dell’Istruzione, il vincitore di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l’università di origine.

-  Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca.

La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto dall’articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, non fa venire meno lo status di studente universitario.

a cura di Marco Perelli Ercolini

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