REVERSIBILITA' AI FIGLI

a cura di Marco Perelli Ercolini

In caso di decesso del genitore ai figli minorenni spetta un trattamento economico (pensione indiretta se il genitore defunto era ancora in attività lavorativa o di reversibilità se era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità).

La pensione indiretta o di reversibilità spetta anche ai figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto; ai figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto; ai figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto; ai figli postumi nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre; ai figli che, avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano sposati.

 

    Percentuali di pensione in favore dei superstiti

 

ALIQUOTA DI PENSIONE

DEGLI ORFANI O DEL CONIUGE CON FIGLI

 

 

Senza coniuge superstite

 

1 orfano            70 %

2 orfani             80 %

3 o più orfani   100 %

     

 

Coniuge superstite con

 

1 figlio solo      80 %

2 o più figli     100 %

 

 

 

L’aliquota per il coniuge superstite è pari al 60%; orfani soli e coniuge superstite con uno o più orfani vedi la tabella allegata; genitore, fratelli, sorelle 15% ciascuno sino ad un massimo del 100%.

 

 

 

 

 

 

Tale trattamento continua sino al termine del ciclo degli studi e comunque non altre il compimento del 21esimo anno di età nel caso l’orfano frequenti una scuola media superiore o professionale e sino al 26esimo anno di età per gli studenti universitari in corso legale di studi (Università statali, Università libere, Accademie di Belle Arti, Istituti statali superiori di eduzione fisica cioè i cd. ISEF, facoltà di teologia, Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati, annesse alle facoltà universitarie e Conservatori di musica, questi ultimi a decorrere dall’anno accademico 2005/2006), nonché ai figli maggiorenni inabili a carico del defunto.

Per conseguire il diritto all'assegno al momento del decesso del pensionato o del lavoratore i figli non devono prestare alcuna attività lavorativa e devono risultare a carico del lavoratore o pensionato circostanza che si verifica quando il loro reddito non è superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%.

In particolare, in caso di figli studenti il decesso del lavoratore/pensionato deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o dei corsi di specializzazione. Se, pertanto, il pensionato è deceduto in un periodo fuori dal corso legale degli studi nessuna prestazione potrà essere erogata nei confronti del figlio ancorchè questi si iscriva successivamente.

Il venir meno dei requisiti fa sospendere il diritto alla prestazione sino alla rimozione della causa ostativa.

Ricordiamo che in caso di figli con diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità la pensione (Inps o ex Inpdap) del coniuge superstite non verrà agganciata e decurtata secondo il reddito per tutto il periodo della prestazione agli orfani secondo la legge Dini (legge 335/1995 art. 1 comma 41 -  I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma).

 

Indennità una tantum

Nell’ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum.

Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.

Pubblicato il 12/04/2021

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