REVERSIBILITA’ AI FIGLI

a cura di Marco Perelli Ercolini

Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:

a) hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;

b) hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

  • scuola dell’infanzia
  • primo ciclo di istruzione:
    • scuola primaria della durata di 5 anni
    • scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni
  • secondo ciclo di istruzione:
    • sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni,
    • sistema dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;

Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è :

30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;

31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado

Realizza tale condizione l’iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.

Aliquote di reversibilità:

- coniuge solo: 60%  agganciata e decurtata in relazione ai redditi del   coniuge   superstite 

  (nell’Enpam 70% senza decurtazioni)

- coniuge e un figlio: 80%;

- coniuge e due o più figli: 100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 70%

- due figli: 80%

- tre o più figli: 100%

 

Ricordiamo che l’Inps con la circolare Circolare Inps 185/2015 recependo la Sentenza della Corte Costituzionale n.42/1999 consente agli studenti sino al 26° anno di svolgere saltuarie prestazioni lavorative senza perdere il diritto alla prestazione ai superstiti.

5. Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999 Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa. La Corte ha argomentato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”. Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l’eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore. In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%. Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento. Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro. Trattandosi di un nucleo familiare con figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari, non si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, legge dell’8 agosto 1995, n. 335.

5.1 Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro L’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, riguardante la “revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”, sancisce che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l’istaurazione di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici incompatibili con lo svolgimento con dette attività la pensione ai superstiti. Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Pertanto, l’impiego in lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.

5.2 Diritto alla pensione ai superstiti in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64”, non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.

pubblicato il 27/04/2017

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