QUANDO IL MEDICO PUO’ ANDARE IN PENSIONE NEL 2015 NEL FONDO GENERALE ENPAM

1 - Fondo Generale ENPAM  -  Quota A e Quota B pensione di vecchiaia (compiuta l’età pensionabile)

 

Maturazione del diritto
Medici (uomini e donne) nati nel 1949 entro il 30 giugno  dal giorno dopo il  compimento dei  66 anni e 6 mesi di età.

 

Requisiti
In costanza di iscrizione al Fondo almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

 

In caso di cancellazione, anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni.

 

Decorrenza del pagamento
Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni e 6 mesi di età.

 

Note

  • Non è richiesta la cessazione dell’attività professionale.
  • Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
  • Il diritto va esercitato con domanda all’ENPAM direttamente o tramite l’Ordine professionale.
  • E’ possibile rinviare il pensionamento sia della Quota A sia della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.
  • Possibilità di pensione a 65 anni (nati nel 1950) con 20 anni di contribuzione mediante opzione per il sistema di calcolo contributivo aull’intera anzianità contributiva con domanda entro il mese di compimento del 65esimo anno di età.
  • In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione).

 

 

2 - Fondo Generale ENPAM  -  Quota B pensione anticipata (prima del compimento dell’età pensionabile, con penalità economiche)

 

Maturazione del diritto
Medici (uomini e donne) nati entro il 30 giugno 1955 o prima dal giorno dopo il  compimento dei  60 anni e 6 mesi di età..

 

Requisiti
Possesso  del diploma di laurea da almeno 30anni;

aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni;

unitamente al requisito dell’età (60 anni e 6 mesi nel 2015)

 

oppure

possesso  del diploma di laurea da almeno 30 anni

aver maturato una anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni;

 

Decorrenza del pagamento
Dal 1 giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni e 6 mesi di età.

 

Note

  • Non è richiesta la cessazione dell’attività professionale.
  • Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
  • Il diritto va esercitato con domanda all’ENPAM direttamente o tramite l’Ordine professionale.
  • In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell’aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione).

 

a cura di Marco Perelli Ercolini

Iscrizione

ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Medici Pensionati e Vedove



Link

ENPAF

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Farmacisti Pensionati e Vedove



Link

ENPAV

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Veterinari Pensionati e Vedove



Link

CONTO CORRENTE

Per soci sostenitori e prepensionati




Link