NORMA “ANTIBADANTI” ILLEGITTIMA

La Corte costituzionale con la sentenza 174/2016 ha dichiarata illegittima la norma che riduce la pensione di reversibilità quando i coniugi (in assenza di figli minori, studenti o inabili), sposati da meno di dieci anni, hanno una differenza di età di oltre 20 anni e il defunto si è sposato compiuti i 70 anni.

 

Legge 15 luglio 2011 n. 111

Art. 18 . Interventi in materia previdenziale

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

 

Già in passato sentenze (587/1988 e 123/1990) che annullavano penalizzazioni sulle reversibilità in matrimoni contratti in tarda età e con differenze di età, tale da far pensare a matrimoni di convenienza.

 

La sentenza attuale ha tenuto  ben presente i fattori sociali … molto strano invece il provvedimento definito “tassa sulla vedovanza”,vero e proprio balzello per fare cassa, che taglia la pensione di reversibilità ancorandola al reddito del coniuge superstite (senza figli minori, studenti o inabili), sempre tenacemente in vita e oggetto solo di promesse politiche di revisione dell’iniquità.

Tra le varie considerazioni va tenuto presente che la reversibilità non è una prestazione assistenziale regalata dallo Stato, ma una prestazione derivante da specifica contribuzione da parte del lavoratore durante l’attività lavorativa. Introdotti i tagli, la contribuzione è rimasta però nella sua totalità …. al contrario di anni addietro quando l’aliquota di calcolo fu portata da 50 al 60%, subito seguita da revisione maggiorata del contributo.

a cura di Marco Perelli Ercolini

Pubblicato il 15/07/2016

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