INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI LUGLIO 2021

da DplMo - fonte: Inps

L’INPS comunica che, al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di luglio 2021 l’anticipazione del pagamento delle pensioni e degli altri assegni pensionistici.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 25 giugno al 1° luglio.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

  • A-B: venerdì 25 giugno
  • C-D: sabato 26 giugno
  • E-K: lunedì 28 giugno
  • L-O: martedì 29 giugno
  • P-R: mercoledì 30 giugno
  • S-Z: giovedì 1° luglio

Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.

 

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di luglio l’INPS corrisponderà d’ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati che a luglio 2021 hanno compiuto l’età richiesta di 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste dalla legge.

I beneficiari riceveranno una comunicazione che riporta l’importo attribuito e chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria per essere poi verificata sulla scorta dei dati reddituali consolidati. Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell’anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d’ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso. In alternativa, può rivolgersi a un patronato.

Verifica importi corrisposti in via provvisoria per il 2018 e il 2019 a titolo di quattordicesima o importo aggiuntivo

Si è provveduto a effettuare la verifica delle somme aggiuntive (per quattordicesima e importo aggiuntivo ex lege 388/2000) erogate in via provvisoria per gli anni 2018 e 2019, sulla base del reddito consolidato riferito al 2018.

Il recupero delle somme risultate indebite sarà effettuato a partire dalla rata di luglio 2021.

Le somme risultate indebite a titolo di quattordicesima saranno recuperate in 24 rate, mentre le somme risultate indebite a titolo di importo aggiuntivo ex lege 388/2000 saranno recuperate in 12 rate.

Il debito e le relative modalità di recupero vengono notificate agli interessati con specifica comunicazione raccomandata inviata a livello centrale.

 

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di luglio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di luglio il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

pubblicato il 23/06/2021

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