PENSIONI - STOP ALLA PENALIZZAZIONE SULLA PENSIONE ANTICIPATA
A cura di Marco Perelli Ercolini
La Legge di Bilancio per il 2017 ha cancellato il sistema di disincentivazione previsto dalla Fornero per coloro che raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata prima del 62° anno di età.
L'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016 ha cancellato definitivamente il sistema (già oggetto di varie dilazioni) di disincentivazione al pensionamento per i lavoratori e le lavoratrici iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie (Ago, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi) che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni.
Ricordiamo che la riforma Monti Fornero aveva infatti previsto, per i lavoratori e le lavoratrici che si pensionano con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
LEGGE DI BILANCIO 2017 - articolo 1 comma 194
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.
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REQUISITI CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE ANTICIPATA Previdenza pubblica obbligatoria (Ago, Fondi sostitutivi ed esclusivi, ecc.)
Requisito contributivo sino al 31 dicembre 2015 uomini 42 anni e 6 mesi donne 41 anni e 6 mesi Requisito contributivo dal 1 gennaio 2016 uomini 42 anni e 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi
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Pubblicato il 18/05/2017