PENSIONI - IL CUMULO

Il comma 195 dell’articolo 1 della legge 232/2016 di Bilancio 2017 prevede la possibilità di cumulare, senza oneri, i periodi assicurativi (non coincidenti) con contribuzione versata in più gestioni previdenziali (AGO, sostitutive e esonerative AGO, Gestione separata, Casse professionali)  che una volta o erano persi oppure potevano essere ricongiunti onerosamente, ai fini di un unico assegno di pensione.

Il cumulo è  utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, inabilità, indiretta ai superstiti aventi diritto e, da quest’anno, per ottenere anche quella anticipata.

Sugli spezzoni rispondono le singole gestioni in pro quota secondo i periodi di iscrizione e le regole previste nel rispettivo ordinamento; ne deriva che eventuali requisiti restrittivi possono ripercuotersi nel conseguimento del diritto al trattamento.

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

In caso di ricongiunzioni in corso può essere richiesta la conversione in cumulo (con restituzione di quanto già versato, in 4 rate annuali senza interessi decorsi  12 mesi dalla domanda) qualora la ricongiunzione non sia già stata perfezionata cioè solo quando non sia stato pagato integralmente l’importo o sia liquidata la pensione coi periodi oggetto di ricongiunzione anche se in corso un pagamento rateale.

In caso di domanda di totalizzazione, antecedente il 1 gennaio 2017, è possibile avvalersi del cumulo con rinuncia alla domanda di totalizzazione purchè  il procedimento di totalizzazione non sia già concluso.

Nel comma 196 viene specificato che per i pubblici dipendenti e per il personale degli enti pubblici di ricerca (non per i lavoratori del settore privato) i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate decorrono dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia con l’applicazione di tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

a cura di Marco Perelli Ercolini

pubblicato il 18/01/2017

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