PA - ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA PER IL TFR PER GLI ASSUNTI DOPO IL 2000

MEF condannato alla restituzione delle somme sottratte negli ultimi cinque anni a ciascuno dei docenti ricorrenti e al pagamento di 13.350 euro di spese di lite. Illegittimo quanto previsto dal CCNQ firmato dai sindacati e recepito dal D.P.C.M. 1999. La legge 228/12 autorizza la trattenuta solo in regime di TFS perché ha una maggiore liquidazione.

 

Nella PA gli assunti dopo il 2000 sono a Tfr, ma continua però il prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione come se fossero a Ips (indennità premio di servizio); giustificazione che lascia molto perplessi: prelievo non costitutivo del Tfr, ma come accantonamento in ossequio dal principio della parità retributiva tra vecchi e assunti dopo il 2000.

 

Questo prelievo è stato contestato dall’Anief  (associazione sindacale professionale dei dirigenti scolastici) e a proposito della posizione a Tfr puntualizza: la giustificazione per la riduzione della liquidazione - diritto quesito - nel passaggio da TFS a TFR per i neo-assunti dopo il 2000 è dovuta all’armonizzazione tra settore pubblico e privato (voluto dalla legge 335/95) dove la costituzione del TFR è interamente a carico del datore di lavoro e non è operata alcuna trattenuta.

 

La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è, dunque, illegittima perchè deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato

Nel ricorso il Tribunale di Roma sez. Lavoro ha ordinato la cessazione della trattenuta e la restituzione delle somme trattenute degli ultimi cinque anni (gli anni antecedenti sono in prescrizione se non è stato inoltrato un atto interruttivo).

 

a cura di Marco Perelli Ercolini

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