LA TREDICESIMA MENSILITA’

LA TREDICESIMA MENSILITA’

Giù le mani dalla «tredicesima» che è retribuzione stipendiale e non una regalia.

a cura di Marco Perelli Ercolini

 

La  tredicesima mensilità, comunemente detta «tredicesima», in origine era una gratifica natalizia, retribuzione erogata come mensilità aggiuntiva.

Da elargizione volontaria da parte del datore di lavoro in occasione delle festività natalizie col CCNL del 5 agosto 1937 (articolo 13)  venne introdotta  come mensilità aggiuntiva dapprima a tutta la categoria impiegatizia dei lavoratori del settore dell’industria poi estesa ad altre categorie sino a essere riconosciuta obbligatoria erga omnes col DPR 1070/1960.

Ora i contratti e le pensioni si calcolano su base annua dividendo il montante in 13 o più mensilità.

Il pagamento dunque della «tredicesima» è un pagamento frazionato e differito di una frazione che sarebbe spettato mensilmente nella busta paga.

L’Enpam per ovviare a tale obiezione ha sempre pagato la pensione calcolata su base annua in dodici mensilità.

La «tredicesima» infatti non è una regalia, ma semplicemente una conseguenza di calcolo.

Non tutte le assenze dall’attività lavorative danno diritto alla tredicesima mensilità.

La tredicesima mensilità matura dunque ogni giorno di lavoro effettuato dal lavoratore dal 1° gennaio al 31 dicembre e matura anche durante:

  • risposi e ferie;
  • malattia e infortunio, entro i limiti del periodo di comporto;
  • maternità;
  • congedo matrimoniale.

Non matura invece nei seguenti periodi:                  

  • congedo parentale; 
  • malattia bambino;
  • permessi non retribuiti;
  • aspettativa non retribuita;
  • assenza dal lavoro ingiustificata;
  • sciopero.

pubblicato il 04/05/2018

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