ECM - TUTTI I CREDITI ENTRO L’ANNO

a cura di Marco Perelli Ercolini

Corsa ai crediti, entro l’anno vanno sanati i ritardi… (possibilità per tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019.

I crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2019, quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014/16, non saranno chiaramente considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo per il triennio 2017/2019).

Grosse difficoltà in alcune specialità mediche, ma anche da parte degli ospedalieri: in non tutti gli enti sono stati attuati corsi di aggiornamento e inoltre riconosciute le ore di studio e di aggiornamento contrattualmente previste. E allora?.....

L’argomento scotta e a tal proposito riportiamo quanto riportato nella “Guida operativa” (anno 2015) dell’Aran nel capitolo “Permessi per concorsi, esami e aggiornamento - Specificità per la Dirigenza”:

Per le due aree dirigenziali III e IV, l’art. 14, comma 4, del CCNL del 3.11.2005 rubricato “Orario di lavoro dei dirigenti” prevede che “..quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata Aran Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità Pag. 4 ecc….Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art.23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.” Tale aggiuntivo diritto a quattro ore di aggiornamento settimanale spetta al personale dirigente ad impegno ridotto in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa in ragione del fatto che il relativo computo e fruizione è ad ore e quindi strettamente legato alla durata della giornata lavorativa.

Pubblicato il 20/06/2019

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