CUMULO E TFR/TFS O IPS NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

a cura di Marco Perelli Ercolini

Cessando l’attività con pensionamento col cumulo gratuito quali le ripercussioni sul Tfr/Tfs o Ips?

I termini per l'erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto non inizieranno a decorrere dalla data di cessazione del servizio come accade di regola ma dal raggiungimento teorico della pensione di vecchiaia secondo i requisiti Fornero.

L'articolo 1, co. 196 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede:

Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  nonché  per  il personale degli enti pubblici di ricerca, che  si  avvalgono  della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della  legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento  delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Pertanto l’Tfr/Ips o Tfs del personale delle pubbliche amministrazioni che cessa dal servizio usufruendo del cumulo gratuito saranno erogate non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.

Nell’attualità la prima rata verrà pagata non prima dei 66 anni e 7 mesi (attuale età pensionabile per uomini e donne) cui vanno aggiunti oltre ai 12 mesi di differimento previsto dalle varie leggi (legge Tremonti bis e stabilità  2014) ulteriori 105 giorni come massimo (tempi tecnici: l’ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall’amministrazione competente cioè dall’ufficio previdenza dell’ente di appartenenza del lavoratore; il tempo previsto per tale trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro). Ma attenzione: sono anche previsti dei differimenti annuali secondo gli importi da pagare: 1° rata importi sino a 50mila euro, 2° rata tra 50 e 100mila euro e 3° rata oltre i 100mila euro.

Nel privato la liquidazione viene mediamente pagata in 30 giorni …

Pubblicato il 19/03/2018

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