CONGEDO OBBLIGATORIO DEL NEO PAPA’

a cura di Marco Perelli Ercolini

L’istituto del congedo obbligatorio (insieme al congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità della madre) del neo papà è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015  con la legge 92 del 28 giugno del 2012 (articolo 4, comma 24, lettera a).

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

La possibilità al congedo da effettuarsi entro il 5° mese della nascita del figlio (o in caso di adozione o affidamento) con preavviso in via ordinaria al datore di lavoro di almeno 15 giorni è stata poi prolungata anche negli anni seguenti:

nel 2013-2014 e 2015 – obbligo del padre di 1 giorno di astensione obbligatoria per la nascita del figlio (o adozione o affidamento) e possibilità di astensione di un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre in astensione obbligatoria;

nel 2016 – conferma della possibilità del congedo obbligatorio del padre portato a due giorni anche non continuativi, anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente e della astensione dal lavoro di due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre;

nel 2017 – conferma del congedo obbligatorio del padre di due giorni; non riconfermati due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre

nel 2018 – conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 4 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

Per il 2019, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio confermando la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre. 

Purtroppo tali previsioni non hanno mai trovato applicazione per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche: il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva chiarito la necessità di approvazione da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione di una norma per l’individuazione e la definizione degli ambiti, delle modalità e dei tempi di armonizzazione della disciplina.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o all’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, configurandosi come un diritto autonomo e pertanto aggiuntivo a quello della madre, spettando comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. E’ fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre che ha rinunciato un giorno di astensione obbligatoria.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, spetta un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

Il padre lavoratore titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

In passato contro la preclusione dei pubblici dipendenti erano state avanzate proteste presso le sedi competenti, anche con quest’ultimo Governo la Feder.S.P.eV. e l’Unpit hanno chiesto un intervento per evitare tale discriminazione nella tutela della genitorialità.

Anche in osservanza degli indirizzi di Bruxelles che prevederebbe una estensione a 10 giorni del congedo obbligatorio del padre, è ora in Parlamento una proposta di legge che oltre ad aumentare i giorni prevederebbe: “estensione del congedo obbligatorio di paternità anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165”.

pubblicato il 31/07/2019

Iscrizione

ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Medici Pensionati e Vedove



Link

ENPAF

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Farmacisti Pensionati e Vedove



Link

ENPAV

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Veterinari Pensionati e Vedove



Link

CONTO CORRENTE

Per soci sostenitori e prepensionati




Link