CONGEDO OBBLIGATORIO AL NEO PAPA’

a cura di Marco Perelli Ercolini

Sui giornali si parla molto del congedo obbligatorio al neo papà con proposta di portarlo a 7 giorni nel 2020, ma nessuno dice cha tale tutela della genitorialità sinora non è mai stata applicata nel settore pubblico e che verosimilmente tale preclusione avverrà anche nel prossimo anno. 

Il congedo obbligatorio al neo papà da chiedersi e usufruire nei primi 5 mesi di vita del figlio (vale anche in caso di adozione) fu introdotto colla legge 92/2012: l’articolo 4 comma 24 riconosceva per gli anni 2013, 2014 e 2015 al padre lavoratore, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, la astensione dal lavoro per un periodo di un giorno e un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 art.1 comma 205) non solo ha confermato anche per il 2016 la astensione obbligatoria del padre, ma addirittura l’ha aumentata a due giorni (anche non continuativi) anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente, fermo restando anche due giorni (anche non consecutivi) di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre.

Colla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016 articolo 1 comma 354) sono state prorogate e introdotte poi alcune misure per la condivisione della genitorialità ai padri e precisamente:

  • proroga per il 2017 del congedo obbligatorio di 2 giorni da fruire entro i primi 5 mesi di vita dalla nascita del figlio, fruibili anche in modo non continuativo, ma non frazionabili a ore;
  • non confermata per il 2017 la possibilità dei due giorni in alternativa alla madre.

Per il 2018 i giorni sono passati da 2 a 4 ed è stata reintrodotta la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima

Con la Finanziaria 2019 (legge n.145/2018) al comma 278 è previsto un ulteriore giorno, portando da 4 a 5 giorni il congedo obbligatorio del padre, oltre alla possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

Ma sempre tali tutele non hanno mai avuto alcuna applicazione per il settore del pubblico impiego: secondo il Dipartimento della Funzione pubblica (nota 20.02.2013 n.8629) tali previsioni non sarebbero direttamente operanti in base ai commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 62/2012, in quanto subordinate all’approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, mai avvenuta nonostante sollecitazioni da parte di Federspev.   

Ultimamente segnalata da Federspev e Unpit la Ministra Bongiorno aveva avviato l’iter del provvedimento, naufragato con la caduta del Governo.

Cosa avverrà per il 2020? Speriamo che ancora una volta sia ignorata tale previsione di legge che non pone distinzione alcuna di privato e pubblico, trovi giusta applicazione nei confronti di tutti i neo papà lavoratori. 

Tra gli emendamenti in aula quello di portare a 10 giorni il congedo peer il neo papà, ma sarà solo per il settore privato? E i neo papà del pubblico impiego?

pubblicato il 28/11/2019

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