CONGEDO MATERNITA’ FUORI RAPPORTO DI LAVORO

La legge consente la valorizzazione del congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) non solo per i congedi fruiti in costanza di rapporto di lavoro, ma anche quelli intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro (requisito: almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro) previa domanda specifica dell'interessata, ma, attenzione, la domanda va inoltrata prima del pensionamento pena il rifiuto (domanda di accredito figurativo di maternità fuori del rapporto di lavoro prima della cessazione definitiva dal servizio).

DLgs 151/2001 art. 25, comma 2°
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

pubblicato il 30/03/2020

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