BONUS BEBE’ 2020

a cura di Marco Perelli Ercolini

L'Inps colla circolare numero 26 del 14 febbraio 2020 fornisce le istruzioni attuative della misura rimodulata dal 1° gennaio 2020 con la Legge di Bilancio del «Bonus bebè».

Il beneficio potrà essere riconosciuto anche in assenza di attestazione ISEE, poiché il bonus si consegue a prescindere dal valore ISEE

Da quest'anno le famiglie potranno ottenere da 80 a 160 euro al mese per il primo figlio e da 96 a 192 euro al mese per ogni nascita o adozione/affidamento preadottivo successivo al primo.

Per i parti gemellari l'Inps conferma che la maggiorazione, se si tratta di primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), è riconosciuta in favore di tutti i gemelli meno uno (ad esempio in caso di tre gemelli il bonus sarà erogato nella misura maggiorata per due e nella misura ordinaria per uno); se non si tratta di primo evento (cioè se il genitore ha già uno o più figli) la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. Stesso discorso vale nei casi di adozioni plurime cioè ove i genitori procedano all'adozione contestuale di più minorenni.

Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

 

L. 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - Comma 340

340. - L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Art. 1 - Comma 341

341. - All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 26 del 14.02.2020 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2026%20del%2014-02-2020.pdf

 

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 261 del 19.01.2017 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20261%20del%2019-01-2017.pdf

pubblicato il 18/02/2020

Iscrizione

ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Medici Pensionati e Vedove



Link

ENPAF

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Farmacisti Pensionati e Vedove



Link

ENPAV

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Veterinari Pensionati e Vedove



Link

CONTO CORRENTE

Per soci sostenitori e prepensionati




Link